Art. 24.
(Incarico professionale e obblighi di informazione).

      1. L'incarico professionale conferito alla società semplice tra professionisti può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta.
      2. La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.
      3. In difetto di scelta, la società comunica al cliente il nome e cognome del socio

 

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o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato professionale.
      4. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 2 e 3 e il nome e cognome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.